Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 557 A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société simple

1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.

2 Si le contrat n’en dispose pas autrement, il y a lieu d’appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.

Art. 558 B. Presentazione dei conti

1 Per ogni esercizio e in conformità del conto annuale, saranno determinati gli utili o le perdite e sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio.277

2 Potrà abbuonarsi ad ogni socio in conformità del contratto l’interesse della sua quota nel patrimonio sociale, anche se essa fosse diminuita in conseguenza di perdite verificatesi nell’esercizio annuale. In mancanza di patto contrario, l’interesse sarà del quattro per cento.

3 L’onorario stabilito contrattualmente per il lavoro d’un socio è considerato come un debito sociale nella determinazione degli utili e delle perdite.

277 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.