1 Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
2 Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
1 L’assegno bancario emesso e pagabile nello stesso Paese deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni.
2 L’assegno bancario emesso in un Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve esser presentato entro il termine di 20 giorni o di 70 giorni823, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.
3 A questo effetto gli assegni bancari emessi in un Paese di Europa e pagabili in un Paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.
4 I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell’assegno bancario come data d’emissione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.