L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 46 capoverso 3 della legge del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell’11 febbraio 20132;
visto il parere del Consiglio federale del 10 aprile 20133,
decreta:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.