1 Le parti inviano al Tribunale amministrativo federale i loro atti elettronici e gli allegati nel formato definito dal Segretariato generale conformemente all’allegato.
2 Il volume massimo di dati è definito dalle specifiche della piattaforma di trasmissione. Gli atti elettronici che vengono respinti a causa del superamento di tale limite si considerano non inoltrati.
3 Gli atti elettronici che superano il volume massimo di dati secondo il capoverso 2 devono essere frazionati e inoltrati tempestivamente in più invii parziali designati in quanto tali e numerati in ordine cronologico.
4 Le parti possono continuare a trasmettere i loro atti entro il termine fissato come previsto nell’articolo 21 PA, segnatamente consegnandoli a un ufficio postale o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.