1 Le parti che intendono trasmettere per via elettronica i loro atti al Tribunale amministrativo federale devono registrarsi su una piattaforma di trasmissione riconosciuta.
2 Gli atti elettronici e i relativi allegati devono essere imperativamente inviati mediate una piattaforma di trasmissione riconosciuta all’indirizzo elettronico ufficiale del Tribunale amministrativo federale designato dal Segretariato generale conformemente all’allegato.
3 In virtù dell’articolo 11b capoverso 1 PA e dell’articolo 9 del presente regolamento, le parti che trasmettono i loro atti per via elettronica sono tenute a comunicare al Tribunale amministrativo federale il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera o, se sono domiciliate all’estero, devono indicare il loro recapito in Svizzera. Se il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzano l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione, è sufficiente che indichino un recapito all’estero.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.