1
1bis Si le maintien de l’assurance selon l’art. 18d a duré plus de deux ans, il n’existe pas de droit au versement anticipé ou à la mise en gage.104
2
104 Introduit par le ch. I des D de l'OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).
1 Per finanziare la proprietà d’abitazioni ad uso proprio ai sensi degli articoli 1–4 OPPA, la persona assicurata può effettuare il prelievo anticipato di prestazioni di PUBLICA prima della loro scadenza oppure costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o ancora costituire in pegno un importo pari all’entità della prestazione di uscita.
1bis Se la continuazione dell’assicurazione di cui all’articolo 18d è durata oltre due anni, non sussiste alcun diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno.103
2 PUBLICA può prelevare emolumenti amministrativi sui prelievi anticipati e la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d’abitazioni. Essi sono stabiliti nel regolamento dei costi e comunicati preliminarmente alla persona assicurata su sua richiesta.
103 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 26 mar./20 nov. 2020, approvate dal CF il 26 gen. 2022, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2022 75).
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