1 En cas de décès de la personne assurée ou bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire s’il ne touche pas de rente de viduité ou s’il ne perçoit pas déjà une rente de partenaire d’une institution de prévoyance du 2e pilier pour un autre cas de prévoyance et:
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3 L’union libre au sens de la présente disposition est une communauté de vie, comparable au mariage, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe non mariées qui n’ont aucun lien de parenté et dont le partenariat n’est pas enregistré au sens de la loi sur le partenariat. Est aussi considérée comme union libre une communauté de vie entre personnes ayant des liens de parenté, pour autant qu’il n’existe aucun empêchement au mariage.
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1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, il convivente superstite ha diritto a una corrispondente rendita se non percepisce nessuna rendita per coniugi o nessuna rendita corrente per conviventi da un istituto del secondo pilastro in virtù di un altro caso di previdenza e se:
2 Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se la convivenza è stata comunicata per scritto a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza. Tale contratto, debitamente firmato da entrambi i conviventi, deve essere inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.
3 La convivenza ai sensi della presente disposizione è un’unione domestica analoga al matrimonio di persone non coniugate, di sesso diverso o identico, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata secondo la legge sull’unione domestica registrata. Per convivenza si intende anche un’unione domestica analoga al matrimonio di persone affini, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio.
4 Il diritto alla rendita per conviventi nasce con il decesso della persona assicurata, al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell’assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. Il diritto deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dal decesso della persona assicurata.
5 La durata della convivenza è computata in quella del matrimonio successivo conformemente alle condizioni del diritto alla rendita per coniugi di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera b, purché il contratto, debitamente firmato da entrambi i conviventi, sia inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.
6 La legittimazione al diritto è verificata soltanto al momento in cui esso viene fatto valere. Su richiesta di PUBLICA il convivente superstite deve fornire le indicazioni necessarie. Ne fanno segnatamente parte:
7 Il diritto si estingue:
8 Se l’accertamento delle condizioni al diritto suscita dubbi, segnatamente se vengono fatti valere simultaneamente diritti in virtù dell’articolo 49 (capitale garantito in caso di decesso), PUBLICA può erogare le prestazioni soltanto quando gli accertamenti sono ultimati. Non è dovuto un interesse per l’erogazione posticipata delle prestazioni.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.