Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

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Art. 4 Engagement des officiers généraux à titre accessoire

Les officiers généraux à titre accessoire sont engagés selon le droit du personnel de la Confédération.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 24 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4167).

Art. 5 Condizioni per l’assunzione degli ufficiali di professione

1 Possono essere assunte come ufficiali di professione, eccettuati i membri del servizio di volo militare, le persone che:

a.
sono titolari di un diploma universitario o di una scuola universitaria professionale riconosciuto dallo Stato, adempiono le condizioni del PF di Zurigo per l’ammissione al ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) o sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 20029 sulla formazione professionale (LFPr) o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola;
b.
possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale;
c.
rivestono per lo meno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pratico;
d.
hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;
e.
possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;
f.
possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;
g.
sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e
h.
sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

2 Devono inoltre soddisfare almeno una delle condizioni seguenti:

a.
avere superato l’esame d’idoneità per ufficiali di professione (selezione 1) per un’assunzione a tempo determinato in qualità di candidato ufficiale di professione;
b.
avere superato l’esame d’ammissione al corso di formazione di base (selezione 2) per un’assunzione a tempo indeterminato in qualità di aspirante ufficiale di professione;
c.
avere concluso con successo la formazione di base per ufficiali di professione secondo l’articolo 11 capoverso 1.

3 In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professionali equivalenti ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari.

4 In casi eccezionali debitamente motivati, quali un passaggio di grado nell’esercito di milizia da sottufficiale superiore a ufficiale, e in presenza di un bisogno comprovato, il capo dell’esercito può ammettere sottufficiali di professione in qualità di aspiranti ufficiali di professione.

5 Le condizioni per l’assunzione dei membri del servizio di volo militare sono rette dall’ordinanza del 19 novembre 200310 sul servizio di volo militare (OSVM).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

9 RS 412.10

10 RS 512.271

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.