Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)

172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

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Art. 55 Buts

(art. 74 OPers)

Le management d’idées vise à encourager et exploiter le potentiel de créativité et d’innovation des employés et des unités d’organisation, les modes de pensée et d’action responsables et efficaces et permettre, par là même, des activités ciblées et efficientes. Les employés et les équipes doivent participer activement aux processus de changement et d’amélioration. Les supérieurs doivent être intégrés dans la réalisation d’innovations.

Art. 56 Valore di una idea

(art. 74 OPers)

1 Si ritengono idee le proposte di miglioramento riguardanti il prodotto, il procedimento e il settore sociale.

2 Il valore di un’idea dipende dalla sua utilità economica, dai risparmi che essa consente di ottenere, dai vantaggi che ne derivano, dalle sue possibilità di attuazione, dal suo carattere innovativo, dalla sua realizzabilità, dalla sua sostenibilità e dai costi della sua realizzazione.

3 Il sistema dei premi deve essere trasparente e comprensibile e deve essere elaborato in modo proporzionalmente decrescente all’aumento di valore dell’idea.

4 L’importo massimo di un premio ammonta a 15 000 franchi.

5 Per promuovere il lavoro in gruppo e i settori d’innovazione più importanti è possibile raddoppiare l’importo massimo di cui al capoverso 4.

6 I premi e le prestazioni sono iscritti nella rubrica «retribuzione del personale» e sono a carico dell’unità organizzativa che trae beneficio dall’idea.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.