Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale
del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
in applicazione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA),
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