L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità adempie i compiti che gli spettano in virtù della legge del 13 dicembre 200215 sui disabili e dell’ordinanza del 19 novembre 200316 sui disabili.
13 Introdotto dall’all. 2 n. 2 dell’O del 19 nov. 2003 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4501).
14 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.