Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
in esecuzione degli articoli 11 lettera c e 30 capoverso 1 dell’ordinanza del
25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.