Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

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Art. 57 Obtention de documents de voyage

La Confédération prend à sa charge:

a.
les frais d’établissement par les autorités consulaires étrangères des documents de voyage nécessaires, ainsi que les frais d’établissement d’autres documents nécessaires à l’obtention des documents de voyage; seul le type de document le plus rapidement disponible est remboursé;
b.
les frais de déplacement de l’étranger pour se rendre de son lieu de domicile à la représentation consulaire la plus proche de l’État concerné située sur territoire suisse (transports publics en 2e classe), si celle-ci exige que l’étranger se présente personnellement.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

Art. 58 Spese per l’accompagnamento

1 La Confederazione versa un importo forfettario di 200 franchi per ogni accompagnatore quando uno straniero deve recarsi sotto scorta di polizia dal suo domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente.

2 Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia durante l’intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa un importo forfettario di:

a.
200 franchi per ogni accompagnatore della scorta di polizia fino all’aeroporto o fino al valico di confine;
b.
300 franchi al giorno e per accompagnatore per l’accompagnamento dall’aeroporto al Paese d’origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo, quale contributo alle spese per i pasti, l’alloggio e altri esborsi. I salari per gli accompagnatori nonché eventuali emolumenti o indennità per l’accompagnamento non sono rimborsati; e di
c.
400 franchi al giorno per ogni caposquadra a bordo di un volo speciale dall’aeroporto al Paese d’origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo di cui all’articolo 28 capoverso 2 dell’ordinanza del 12 novembre 2008135 sulla coercizione.

3 Se la rappresentanza consolare competente, l’aeroporto o il valico di frontiera si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l’importo forfettario ai sensi dei capoversi 1 e 2 lettera a è di 50 franchi.

4 La Confederazione versa una somma forfettaria di accompagnamento dell’importo di 200 franchi per l’accompagnamento sociale dal domicilio all’aeroporto o al valico di frontiera oppure per l’intero viaggio di ritorno, qualora si tratti di persone particolarmente bisognose di assistenza, in particolare famiglie con bambini o minorenni che viaggiano da soli.

5 Il Cantone può incaricare terzi dell’accompagnamento sociale di cui al capoverso 5.

134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

135 RS 364.3

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.