1 Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l’art. 92, al. 2, LAsi.
2 Seules les autorités cantonales compétentes en matière de migration ou d’aide sociale sont habilitées à demander le remboursement au titre de la présente ordonnance.124
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
1 Il Cantone verifica se lo straniero è indigente al momento dell’organizzazione della partenza. Occorre soprattutto tenere conto del reddito del lavoro e dei valori patrimoniali disponibili (conti, cassa pensione, cauzione in garanzia del pagamento della pigione, prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione ecc.). A meno che non sussistano indizi concreti, questa verifica è sommaria.
2 Lo straniero è tenuto a pagare le spese di partenza con i mezzi di cui dispone. In ogni caso gli è lasciato un importo corrispondente all’indennità di viaggio ai sensi dell’articolo 59a capoverso 1.131
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
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