142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)
142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)
Art. 50 Décompte
1 En application des directives du SEM, le canton présente à la Confédération un décompte semestriel.
2 Le SEM procède tous les trimestres à des paiements partiels, se montant à 80 % des frais prévus.
Art. 51 Sussidi federali
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2 La SEM può erogare sussidi per:
- a.
- progetti di organizzazioni internazionali relativi al rilevamento e al controllo dei flussi migratori e di rifugiati attraverso le frontiere nonché per incoraggiare la disponibilità ad accogliere i rifugiati;
- b.
- organizzazioni internazionali attive nell’ambito del coordinamento e dell’armonizzazione internazionali della politica in materia d’asilo e di rifugiati;
- c.117
- progetti o programmi di organizzazioni internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, del ritorno, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
- d.118
- progetti o programmi internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione e condotti da enti quali organizzazioni non governative o fondazioni, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, del ritorno, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
- e.119 progetti di istituzioni scientifiche tesi in particolare ad approntare basi decisionali per lo sviluppo del diritto e della prassi in materia d’asilo e di migrazione, segnatamente nell’ambito dell’individuazione precoce e del controllo di movimenti di fuga e di migrazione transfrontalieri non controllati, della determinazione di standard per il trattamento di richiedenti l’asilo e di rifugiati nonché della valutazione politica.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.