63 Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2009 235). Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).
(art. 88 cpv. 3 LAsi; art. 31, 87 cpv. 1 lett. b e 87 cpv. 3 LStrI)
1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:
2 Se sussiste il diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente al massimo fino al venir meno del motivo di rifiuto.
3 Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l’articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell’articolo 74 capoverso 2 LAsi, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell’articolo 74 capoverso 3 LAsi.
4 e 5 ...77
68 Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 7 dic. 2012 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.
72 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
75 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).
77 Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.