1 La revisione parziale può essere proposta dal Gran Consiglio o, mediante iniziativa popolare, chiesta da 6000 aventi diritto di voto.
2 L’iniziativa popolare è rivolta al Gran Consiglio. Riveste la forma di progetto elaborato o di proposta generica.
3 Se l’iniziativa è presentata in forma di progetto elaborato, il Gran Consiglio la sottopone al voto del Popolo e decide se ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. In quest’ultimo caso, può contrapporle un controprogetto.
4 Se l’iniziativa è presentata in forma di proposta generica, il Gran Consiglio decide se l’approva o no. Se l’approva, elabora la revisione proposta. Se non l’approva, la sottopone a una votazione popolare preliminare, con o senza controprogetto. Se l’esito della votazione preliminare è positivo, il Gran Consiglio elabora la revisione proposta.