En collaboration avec des personnes ou organismes privés, l’État et les communes:
1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché le persone che si trovano in una situazione di bisogno cui non riescono a far fronte con le proprie forze trovino un tetto e ricevano mezzi sufficienti ad assicurare la loro esistenza.
2 Essi promuovono la riqualificazione professionale e il perfezionamento dei disoccupati e il loro reinserimento nel mondo del lavoro.
3 Per lottare contro le situazioni di disagio sociale e la povertà, il Cantone e i Comuni promuovono misure di autoaiuto.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.