Il Segretario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
ha indirizzato, il 22 novembre 1946, la seguente lettera al Capo del Dipartimento politico federale2; il 22 novembre questi ha confermato d’averla ricevuta e
si è dichiarato d’accordo con il suo contenuto:
Onorevole Signor Consigliere federale,
Come è stato spiegato, in occasione di recenti negoziati, ai rappresentanti del vostro Governo, il mio Dipartimento è pronto ad istituire una procedura, la quale permetta di levare il blocco, che colpisce attualmente la Svizzera e il Liechtenstein, conformemente all’«Executive Order» N. 8389 ed al «Trading with the enemy Act» del 1917 nel loro testo modificato. Questa procedura consisterà nel mettere a beneficio delle «General Licenses» N. 94 e 95 la Svizzera ed il Liechtenstein.
L’effetto generale della modifica apportata alla «General License» N. 94, includendovi la Svizzera ed il Liechtenstein, sarà di permettere tutte le transazioni da e per la Svizzera, il Liechtenstein od il loro «nationals», per quanto esse non concernano capitali o redditi che interessavano, già il giorno della modifica, la Svizzera, il Liechtenstein e persone residenti in questi paesi.
Conformemente a quanto è già stato comunicato al vostro Governo, alla «General License» N. 94, sarà aggiunto un paragrafo speciale, secondo il quale le disposizioni del «General Ruling» N. 17 continueranno ad essere applicabili agli averi bloccati nei conti delle banche e degli istituti finanziari situati in Svizzera e nel Liechtenstein, fino a quando per questi averi saranno stati rilasciati i certificati previsti dalla «General License» N. 95. Il rilascio di certificati sugli averi, conformemente alla «General License» N. 95, renderà automaticamente inapplicabili le disposizioni del «General Ruling» N. 17 concernenti detti averi.
L’applicazione della «General License» N. 95 alla Svizzera ed al Liechtenstein permetterà al vostro Governo di liberare completamente, alle condizioni fissate in questa «License» e nella presente lettera, gli averi bloccati che sono depositati per il conto di persone residenti in Svizzera o nel Liechtenstein, purché per detti averi possa essere dato un certificato. In più, il mio Dipartimento concederà delle «Licenses», che permetteranno lo sblocco, mediante certificati, degli averi depositati nei «General Ruling N. 6 Accounts», aperti conformemente alle disposizioni del «General Ruling» N. 17.
La procedura indicata qui sopra sarà introdotta, non appena mi sarà stato garantito che il vostro Governo accettata le condizioni esposte qui di seguito:
- 1.
- Il Governo svizzero accetta tutta la responsabilità che deriva dall’esecuzione della procedura prevista dalla «General License» N. 95. Esso non rilascerà nessun certificato prima d’aver accertato, mediante inchiesta appropriata, che l’avere in questione non è escluso dal beneficio della «License». A questo riguardo, il Governo svizzero non solo procederà ad inchieste circa la proprietà del capitale e gli altri interessi negli istituti finanziari, nelle società holdings, nelle fondazioni, nei «family trusts», ecc., ma esaminerà anche separatamente la proprietà degli averi in possesso di queste organizzazioni ed istituti; questi potrebbero infatti essere agenti o prestanome. Inoltre, quando si tratta di certi averi che il mio Dipartimento designerà espressamente di volta in volta, il Governo svizzero si impegna a consultare detto Dipartimento, prima di concedere i certificati previsti dalla «General License» N. 95. Evidentemente anche per regolare i problemi che dovessero sorgere durante l’esecuzione dell’accordo contenuto nella presente lettera, avranno luogo consultazioni; si potrà così giungere a soluzioni soddisfacenti per le due parti e garantire l’applicazione senza asprezze della procedura in questione.
- 2.
- Al fine di stabilire, se possono essere rilasciati certificati per conti in dollari («cash accounts»), qui trattenuti per il conto di banche o di altri istituti finanziari in Svizzera o nel Liechtenstein, va considerato che le persone, le quali posseggono conti in dollari presso questi istituti, hanno diritto a una parte corrispondente dei conti in dollari di questo paese. In più le persone, che hanno capitali od altri interessi in una società holding, in un «investment trust», in una fondazione in un «family trust», oppure in un’organizzazione od istituto affine, saranno considerate creditrici di una parte proporzionale diretta degli averi posseduti da queste organizzazioni od istituti, qualunque sia la natura formale di detta parte; tuttavia questo principio non autorizza il rilascio di certificati per gli averi in possesso di una siffatta organizzazione od istituto, se il rilascio di un certificato in loro favore non fosse permesso.
- 3.
- Naturalmente non saranno rilasciati certificati, se questi
- a)
- dovessero facilitare l’esecuzione di transazioni che servirebbero gli interessi di un nemico degli Stati Uniti, nel senso definito qui sotto, oppure di persone le quali agissero per il conto di un nemico; oppure
- b)
- dovessero modificare lo statuto di un avere bloccato negli Stati Uniti, nel quale alla data effettiva dell’«Order» od a partire da tale data, un nemico ha posseduto un interesse diretto od indiretto.
- 4.
- Per quanto concerne la proprietà delle società commerciali («partnership»), associazioni, corporazioni od altre organizzazioni stabilite conformemente alle leggi della Svizzera e del Liechtenstein, può avvenire che detta proprietà sia, a ragione degli interessi di persone non residenti in Svizzera o nel Liechtenstein, «national» di un altro paese estero designato nell’«Order» di blocco definito nella «General License» N. 95. In simili casi non è lecito procedere ad una certificazione sino a quando il Governo di quest’altro Stato abbia dato piena garanzia che nessun «national» della Germania, del Giappone, della Bulgaria, Ungheria o Romania, partecipa alla proprietà od al controllo di tali interessi, oltre coloro che hanno diritto al beneficio della «General License» N. 95. Tuttavia, per semplificare le cose, le autorità svizzere, possono, sotto la loro responsabilità, certificare la proprietà delle organizzazioni, nelle quali la proporzione di siffatti interessi à inferiore al 25 per cento.
- Per quanto concerne gli averi non compresi nel paragrafo precedente, e nei quali posseggono un interesse gli Stati enumerati nella «General License» N. 95 oppure i loro «nationals», il Governo svizzero non deve procedere a nessuna certificazione, fintanto che non abbia ottenuto dal Governo straniero completa garanzia che anche per tale interesse può essere rilasciato un certificato, conformemente alla «License». Non sarà tuttavia necessario ottenere detta garanzia, quando il valore dell’avere è inferiore a 1000 dollari.
- 5.
- Se un avere, nel quale vi è un interesse nemico, è certificato conformemente alla «License» per inavvertenza o per errore, il mio Dipartimento sarà consultato e, dietro sua domanda, il vostro Governo prenderà le misure appropriate per accertare che tale avere od il suo controvalore sia riportato sul conto, nel quale si trovava prima di essere certificato, oppure sul conto che dovesse designare il mio Dipartimento, ma ciò solo fino a concorrenza dell’importo dell’avere o del suo controvalore che può ancora essere constatato tra i beni del primo acquirente o del proprietario originario. Resta convenuto che le due parti si consulteranno per esaminare i casi particolari, nei quali il mio Dipartimento avesse ragione di credere che degli averi sono stati indebitamente certificati.
- 6.
- Immediatamente dopo l’inclusione della Svizzera e del Liechtenstein nella «General License» N. 95, il Governo svizzero domanderà ad ogni banca od altro istituto finanziario in Svizzera o nel Liechtenstein di trasferire in un conto speciale, bloccato negli Stati Uniti in nome della Banca Nazionale Svizzera, tutti gli averi iscritti nei conti di queste banche o di questi istituti finanziari, nei quali, alla data effettiva dell’«Order» o a contare da tale data, hanno avuto un interesse:
- a)
- i Governi della Germania e del Giappone antecedenti all’armistizio e qualsiasi servizio, autorità o rappresentante dell’uno o dell’altro di questi Governi;
- b)
- cittadini o dipendenti («subject») della Germania o del Giappone nell’uno o nell’altro di questi paesi, oppure persone di questa categoria, residenti in Svizzera o nel Liechtenstein, ma che devono essere rimpatriate;
- c)
- società commerciali («partnership»), associazioni, corporazioni, od altre organizzazioni stabilite conformemente alle leggi di un territorio della Germania o del Giappone, oppure che hanno avuto, il 7 dicembre 1941 o dopo questa data, la sede principale della loro attività su territorio tedesco o giapponese.
- Gli averi che devono essere trasferiti comprenderanno tutti i titoli nei quali il 14 giugno 1941 o dopo questa data, uno di questi Governi od una di queste persone hanno avuto un interesse; essi comprendono inoltre un importo liquido in dollari, sufficiente per coprire integralmente qualsiasi conto in dollari iscritto nei libri della banca o di un altro istituto finanziario a un momento qualsiasi, il 14 giugno 1941 o dopo questa data, e nel quale uno di questi Governi o una di queste persone hanno oppure hanno avuto un interesse, non dedotti i pagamenti che sono stati effettuati con l’autorizzazione del mio Dipartimento. A questo fine, il mio Dipartimento concederà le «Licenses» che permetteranno i trasferimenti menzionati, relativi alla modifica della «General License» N. 95.
- 7.
- Il Governo svizzero deve fare le ricerche e prendere le misure necessarie per poter separare tutti i titoli situati in Svizzera o nel Liechtenstein, che sono stati emessi dal Governo degli Stati Uniti, dalle sue suddivisioni politiche e dalle società («corporations») organizzate conformemente alle sue leggi, senza riguardo alla moneta in cui sono pagabili, e che sono stati sottratti dal nemico nei paesi occupati, o nei quali è o era contenuto un interesse tedesco o giapponese dopo il giorno in cui l’applicazione delle misure di blocco prese dalla Svizzera è stata estesa alla Germania ed al Giappone. Ad ogni titolo che può fruire della «General License» N. 95, deve essere aggiunta una certificazione.
- 8.
- Il Governo svizzero s’incarica di ottenere, con mezzi appropriati, informazioni concernenti i mezzi di pagamento degli Stati Uniti in Svizzera o nel Liechtenstein, nei quali si trova o si è trovato un interesse germanico o giapponese dopo le rispettive date d’estensione delle misure di blocco prese dalla Svizzera ed applicate alla Germania ed al Giappone; esso s’incarica inoltre di procedere a tale separazione di siffatti mezzi di pagamento.
- 9.
- Il vostro Governo è tenuto a fornire al mio Dipartimento informazioni complete circa qualsiasi avere depositato negli Stati Uniti, in nome di una persona in Svizzera o nel Liechtenstein, se ci sono ragioni per credere che esso comprende od ha compreso, dopo la data effettiva dell’«Order» un interesse nemico diretto od indiretto. Queste informazioni saranno fornite, ogni volta, appena il vostro Governo avrà accertato i fatti necessari. Esse conterranno dati esatti e completi circa gli interessi esistenti negli averi iscritti nei conti di banche o di altri istituti finanziari in Svizzera o nel Liechtenstein, interessi che devono essere trasferiti conformemente al N. 6 che precede. Il mio Dipartimento desidera informazioni complete anche in merito ai titoli ed ai mezzi di pagamento soggetti a separazione secondo i N. 7 e 8 precedenti, a causa d’interessi nemici. La sorte definitiva degli averi, nei quali c’è oppure c’è stato un interesse nemico, sarà fissata più tardi.
- Per quanto lo concerne, il mio Dipartimento informerà di volta in volta il vostro Governo circa le persone che abbia ragione di ritenere siano stati agenti o prestanome del nemico.
- Il termine «nemico», qui impiegato, designa:
- 1.
- i Governi, antecedenti all’armistizio, della Germania, del Giappone, dell’Ungheria, della Romania, della Bulgaria o dell’Italia, o qualsiasi servizio, autorità o rappresentante di uno di questi Governi;
- 2.
- qualsiasi persona fisica in Germania, nel Giappone, in Bulgaria, Ungheria, Romania od Italia, eccettuate (a) le persone che prestano servizio nelle forze armate delle Nazioni Uniti oppure le accompagnano, e (b) le persone entrate in uno di questi paesi dopo la firma dell’armistizio che li concerne; sono escluse le persone che dal 7 dicembre 1941 in poi hanno risieduto unicamente in tali paesi;
- 3.
- qualsiasi persona fisica che sia cittadino o dipendente («subject») della Germania o del Giappone e che, il 7 dicembre 1941 od in qualsiasi momento dopo tale data, si è trovata su territorio germanico, giapponese, ungherese, romeno, bulgaro od italiano, od in qualsiasi altro territorio durante la sua occupazione od il suo controllo da parte della Germania o del Giappone; sono eccettuate le persone che non risiedono in Germania, nel Giappone, in Bulgaria, Ungheria, Romania od in Italia, se il rappresentante del Tesoro americano in Svizzera decide che esse sono vittime di buona fede della persecuzione dei Governi nazionalsocialista tedesco o fascista italiano;
- 4.
- qualsiasi società commerciale («partnership»), associazione, corporazione od altra organizzazione stabilità secondo le leggi tedesche, giapponesi, bulgare, ungheresi, romene od italiane, o che ha avuto, il 7 dicembre 1941 o in qualsiasi momento dopo tale data, la sede principale della sua attività su territorio germanico, giapponese, bulgaro, ungherese, romeno, italiano; e
- 5.
- qualsiasi società commerciale («partnership»), associazione, corporazione, od altra organizzazione situata in qualsiasi paese estero e che è «national» della Germania, del Giappone, dell’Ungheria, della Romania o della Bulgaria, a ragione dell’interesse che vi hanno le persone od i Governi enumerati nel presente paragrafo.
- Come ricorderete, gli averi del Governo svizzero e quelli della Banca Nazionale Svizzera sono già stati sbloccati. Conseguentemente, dopo trascorso un termine ragionevole dall’applicazione alla Svizzera delle «General Licenses» N. 94 e 95, il mio Dipartimento si propone di revocare la «General License» N. 50. Ma il vostro Governo ne sarà preventivamente informato.
- Desidero parimente profittare di quest’occasione per farvi osservare che dopo trascorso un termine ragionevole dall’applicazione alla Svizzera ed al Liechtenstein della «General License» N. 95, sarà necessario prendere misure per quanto concerne gli averi, bloccati, al nome di persone in Svizzera o nel Liechtenstein e non certificati dal vostro Governo. Prima di prendere tali misure, il mio Dipartimento procederà ad uno scambio di vedute con il vostro Governo. Per semplificare il problema, si propone al vostro Governo di prendere misure immediate al fine di incoraggiare tutte queste persone a rivolgersi a voi per lo sblocco dei loro averi. Ciò agevolerà al vostra Governo i compiti di determinare rapidamente, se gli averi possono essere certificati oppure se devono essere dichiarati al mio Dipartimento a causa di un interesse nemico.
Gradite, onorevole signor Consigliere federale, l’espressione della mia alta considerazione.
(Segue la firma)