Nell’ambito della cooperazione tecnica, ogni Parte contraente assumerà una parte equa delle spese, laddove quelle pagabili in moneta locale saranno, per principio, assunte dal Governo della Colombia.
Le Parti contraenti s’impegnano:
- 1.
- da parte svizzera:
- –
- a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione degli esperti svizzeri;
- –
- ad assumere le spese di viaggio dalla Svizzera in Colombia e ritorno per detto personale;
- –
- ad assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nella Colombia;
- –
- ad assumere le spese di soggiorno, di formazione e di ritorno dalla Svizzera in Colombia dei cittadini colombiani invitati in Svizzera per ricevere una formazione sotto gli auspici della cooperazione tecnica;
- 2.
- da parte colombiana:
- –
- a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale colombiano;
- –
- a fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibili nel Paese;
- –
- ad assumere le spese d’alloggio e di soggiorno del personale della cooperazione tecnica, l’invio degli addetti svizzeri in Colombia essendo per principio subordinato alla previa consegna dell’abitazione a un rappresentante svizzero nel Paese;
- –
- a mettere a disposizione gli uffici e altri locali necessari e ad assumere le spese di affitto;
- –
- ad assumere le spese di viaggio, di trasporto, di spedizione del corriere, di comunicazioni telefoniche e telegrafiche di servizio in relazione con la missione;
- –
- a fornire i servizi prestabili dal personale locale, comprese le spese di segreteria, di traduzione ed altri servizi analoghi;
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- ad assumere le spese mediche del personale colombiano di cooperazione tecnica;
- –
- ad assumere le spese di viaggio dalla Colombia in Svizzera dei borsisti e dei praticanti colombiani invitati in Svizzera sotto gli auspici della cooperazione tecnica elvetica, come anche – per quelli che hanno un contratto di lavoro – il salario e le prestazioni sociali alle rispettive famiglie.