Il Governo svizzero
e
il Governo pakistanese,
desiderosi di permettere all’economia pakistanese di completare la propria attrezzatura mediante acquisti in Svizzera, onde ne sia incrementato lo sviluppo economico del Pakistan, hanno stabilito di agevolare l’apertura di crediti di trasferimento in favore delle operazioni di pagamento relative a determinate forniture.
A questo scopo, i due Governi hanno convenuto quanto segue:
- 1.
- Alle disposizioni del presente Accordo sono soggette soltanto le forniture svizzere di attrezzature ed installazioni importanti destinate allo sviluppo economico del Pakistan e per le quali, per la loro stessa natura, si giustifica un lungo periodo di ammortamento.
- 2.
- L’importo totale delle forniture svizzere di attrezzature, per le quali sono concessi crediti di trasferimento, è stabilito a quarantatre milioni di franchi svizzeri.
- 3.
- Ai fini del presente Accordo, l’espressione «Crediti di trasferimento» indica i crediti aperti al governo pakistanese da banche svizzere. Questi crediti di trasferimento hanno l’unico scopo di rimettere a disposizione del Governo pakistanese le somme che gli importatori pakistanesi abbiano pagato, in franchi svizzeri, a fornitori svizzeri determinati, al momento della spedizione di detti beni.
- 4.
- Una convenzione speciale è conclusa fra le banche svizzere da una parte e il Governo pakistanese dall’altra, concernente l’apertura dei crediti di trasferimento relativi alle forniture menzionate al numero 1.
- 5.
- I crediti di trasferimento devono riferirsi a determinati contratti di fornitura. Tutti i contratti di fornitura devono essere approvati dalle competenti autorità svizzere e pakistanesi.
- 6.
- Per tutti gli affari registrati dal presente Accordo e approvati dalle competenti autorità dei due Paesi, il Governo pakistanese si impegna a versare, in franchi svizzeri liberi ed effettivi e secondo i termini stipulati, gli interessi e gli ammortamenti contrattuali risultanti dalla concessione di questi crediti di trasferimento, alle banche svizzere.
- 7.
- Il Governo pakistanese esenta le banche svizzere da ogni contributo fiscale o imposta pakistanese su (o in relazione con) i crediti di trasferimento disciplinati dal presente Accordo, come anche sugli interessi maturati per questi crediti.
- 8.
- Il Governo svizzero agevola, nei limiti delle sue competenze, la conclusione di contratti di fornitura.
- 9.
- Il presente Accordo, non diminuirà, in nessun modo, le possibilità di forniture di attrezzature svizzere al Pakistan a condizioni normali di pagamento e di trasferimento fuori del proprio ambito.
- 10.
- Il presente Accordo deve essere ratificato; esso tuttavia entra in vigore già il giorno della firma. A contare dal 1° luglio 1965, ciascuna Parte può significare all’altra la sua intenzione di disdire l’Accordo. Questo perde allora ogni effetto dopo tre mesi a contare da tale notificazione ma resta, tuttavia, applicabile ai contratti conchiusi durante la sua validità, e ciò fino a completo scioglimento dei medesimi.
Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 22 giugno 1964, in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti parimente fede.
Per il governo della Confederazione svizzera: E. Stopper | Per il governo del Pakistan: H. Rahman |