Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.96 Assurance
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.96 Assicurazione

0.961.367 Accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (avec annexes et prot.)

0.961.367 Accordo del 25 gennaio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (con allegati e protocolli)

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Art. 28 Procédure du retrait

Art. 28 Procedura di revoca

28.1  L’autorità di controllo che intende procedere alla revoca dell’autorizzazione consulta previamente l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa.

Se reputa necessario sospendere l’attività di un’agenzia o succursale di cui all’articolo 27 prima che sia ultimata tale consultazione essa ne rende immediatamente edotta la stessa autorità.

28.2  Qualsiasi decisione che revochi l’autorizzazione o sospenda l’attività deve essere motivata e notificata all’impresa interessata.

28.3  Ciascuna Parte contraente istituisce un ricorso giurisdizionale contro tale decisione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.