Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.96 Assurance
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.96 Assicurazione

0.961.367 Accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (avec annexes et prot.)

0.961.367 Accordo del 25 gennaio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (con allegati e protocolli)

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Art. 24 Transfert de portefeuille

Art. 24 Trasferimento del portafoglio

24.1  Nell’osservanza delle norme vigenti nella Parte contraente interessata, l’autorità di controllo autorizza le imprese stabilite nel territorio soggetto alla propria competenza a trasferire in tutto o in parte il loro portafoglio di contratti a un cessionario stabilito nello stesso territorio dell’impresa cedente, qualora l’autorità di controllo della Parte contraente nella quale il cessionario ha la sede sociale attesti che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

24.2  Il trasferimento autorizzato in conformità del paragrafo 24.1 è oggetto, nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della Parte contraente in cui sono stabiliti il cedente e il cessionario, di una pubblicità nell’osservanza delle norme ivi vigenti. Detto trasferimento è opponibile ipso iure ai contraenti, agli assicurati e a qualunque altra persona che abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti. Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non ostano a che ciascuna Parte contraente preveda la facoltà del contraente di recedere dal contratto entro un termine prestabilito a decorrere dal trasferimento.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.