Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.96 Assurance
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.96 Assicurazione

0.961.367 Accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (avec annexes et prot.)

0.961.367 Accordo del 25 gennaio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (con allegati e protocolli)

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Art. 15 Choix des actifs

Art. 15 Scelta degli attivi

Le Parti contraenti non fissano alcuna norma per la scelta degli attivi che superano quelli rappresentanti le riserve tecniche di cui agli articoli 19–23. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 18.2, 20, 21, 23, 29.2 e 29.3, le Parti contraenti non restringono la libertà di disporre degli attivi mobiliari e immobiliari che fanno parte del patrimonio delle imprese.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.