Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.96 Assurance
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.96 Assicurazione

0.961.367 Accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (avec annexes et prot.)

0.961.367 Accordo del 25 gennaio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (con allegati e protocolli)

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Art. 11 Octroi de l’agrément

Art. 11 Rilascio dell’autorizzazione

11.1  Ciascuna Parte contraente s’impegna a rilasciare l’autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 10 e sempre che siano osservate le altre disposizioni alle quali sono soggette le imprese la cui sede sociale è situata sul suo territorio.

11.2  Le Parti contraenti non subordinano il rilascio dell’autorizzazione ad un deposito o ad una cauzione.

La Svizzera si riserva la possibilità, per quanto riguarda la devoluzione degli immobili di proprietà diretta delle imprese assicuratrici al fondo di garanzia, di procedere all’iscrizione di tali immobili nel registro del fondo di garanzia tenuto dalle imprese, nonché di effettuare nel registro immobiliare una pertinente annotazione di restrizione del diritto di alienazione, il che in diritto svizzero non costituisce un’iscrizione d’ipoteca.

11.3  Inoltre, le Parti contraenti s’impegnano a che le domande di autorizzazione non vengano esaminate in funzione delle necessità economiche del mercato.

11.4  Il mandatario generale designato può essere ricusato dall’autorità di controllo solo per motivi inerenti alla sua onorabilità o alla sua qualificazione tecnica.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.