I membri importatori in via di sviluppo e i Paesi membri meno progrediti possono chiedere al Consiglio, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente Accordo, di prendere le opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio prende in considerazione le misure suddette alla luce della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
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