(1) La présente Convention est également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur.
(2) La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
(3) Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite Convention.
(4) La présente Convention n’est pas applicable aux droits éteints par le remboursement des cotisations ou le versement de l’indemnité unique.
(1) Le istituzioni che, in virtù della presente Convenzione, devono fornire prestazioni soddisfano il loro obbligo versando gli importi nella valuta del loro Paese.
(2) Se un’istituzione di uno Stato contraente deve effettuare pagamenti a un’istituzione dell’altro Stato, questi devono essere fatti nella valuta del secondo Stato.
(3) Qualora uno degli Stati contraenti limiti il commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti d’ambo le parti in virtù della presente Convenzione.
(4) I cittadini di uno Stato contraente che dimorano sul territorio dell’altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione volontaria secondo le norme giuridiche del loro Paese d’origine relative all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in particolare anche riguardo al versamento dei contributi a quest’assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.