Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.743.1 Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République tchèque

0.831.109.743.1 Convenzione del 10 giugno 1996 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca

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Art. 19

Lorsque, conformément aux dispositions légales tchèques, les conditions ouvrant droit à la prestation sont remplies même sans considérer les périodes d’assurance suisses, l’institution tchèque détermine ladite prestation en se fondant exclusivement sur les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales tchèques.

Art. 16

Per acquisire il diritto alle rendite ordinarie secondo le norme giuridiche svizzere relative all’assicurazione per l’invalidità, sono considerati assicurati ai sensi di queste norme giuridiche anche:

a.
i cittadini della Repubblica Ceca che, a seguito di un infortunio o di una malattia, devono cessare l’attività lucrativa in Svizzera, ma la loro invalidità è accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro cui è seguita l’invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera;
b.
i cittadini della Repubblica Ceca che, dopo la cessazione della loro attività lucrativa, beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione federale per l’invalidità; essi sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
c.
i cittadini della Repubblica Ceca cui non si applicano le lettere a e b che, all’insorgenza dell’evento assicurato:
aa.
sono affiliati all’assicurazione per le rendite ceca, oppure
bb.
sono affiliati all’assicurazione per le cure mediche ceca, oppure
cc.
beneficiano di una rendita d’invalidità o di vecchiaia ai sensi delle norme giuridiche ceche oppure hanno diritto a una tale rendita.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.