Le Gouvernement de chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente Convention; celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
Il Governo di ciascuno dei due Stati notifica all’altro, per scritto, la conclusione delle procedure legali e costituzionali richieste per l’entrata in vigore della presente Convenzione; quest’ultima entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di ricevimento dell’ultima notifica.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Berna, il 10 aprile 1996, in due esemplari, in lingua tedesca e in lingua slovena, le due versioni facenti parimenti fede.
Per il | Per il Governo |
M. V. Brombacher | Natausa Belopavlovic |
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