Traduzione2
Delegazione della Repubblica di San Marino | 3003 Berna, 16 dicembre 1981 |
in Svizzera | |
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| Sig. Adelrich Schuler |
| Direttore dell’Ufficio federale |
| delle Assicurazioni sociali |
| Effingerstrasse 33 |
| 3003 Berna |
Signor Direttore,
mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera odierna, del seguente tenore:
- «Signor Ministro,
- richiamando le consultazioni tra i competenti servizi dei nostri due Paesi, per un disciplinamento della sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di San Marino, e considerata la necessità d’assicurare tempestivamente ai rispettivi cittadini il beneficio delle disposizioni di sicurezza sociale vigenti nell’uno e nell’altro Paese, su base di reciprocità, ho l’onore di proporle di regolare i pertinenti rapporti nel modo seguente:
- Fatte salve le riserve indicate più sotto:
- –
- la Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale, del 14 dicembre 19623, col suo Protocollo finale,
- –
- il relativo Accordo aggiuntivo, del 4 luglio 19694, con il suo Protocollo finale e con il suo Protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 19745
- –
- il secondo Accordo aggiuntivo, del 2 aprile 19806 e
- –
- le disposizioni attuative di tali strumenti,
- sono considerati come conchiusi anche tra la Svizzera e la Repubblica di San Marino, e le loro norme come applicantesi, mutatis mutandis, anche ai cittadini svizzeri assicurati, o ex‑assicurati, presso le assicurazioni sociali sanmarinesi e ai cittadini sanmarinesi assicurati, o ex‑assicurati, presso le assicurazioni sociali elvetiche.
- La normativa prevista al punto I non include però:
- 1.
- l’articolo 18 paragrafo 3, l’articolo 22 né le parti quinta e sesta della Convenzione del 14 dicembre 1962;
- 2.
- i commi 6, 7, 11 e 12 del Protocollo finale di detta Convenzione;
- 3.
- l’Accordo complimentare di detta Convenzione, del 18 dicembre 19637;
- 4.
- gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7 dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969;
- 5.
- l’articolo 13 capoversi 1 e 2 del secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980;
- 6.
- le due ultime frasi del quinto capoverso dell’articolo 1 del predetto secondo Accordo aggiuntivo.
- Vengono convenute le disposizioni particolari seguenti:
- 1.
- Per l’applicazione delle normative di cui sopra, il termine «autorità competente» designa
- –
- per quanto concerne la Svizzera: l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
- –
- per quanto concerne San Marino: l’Istituto per la Sicurezza Sociale.
- 2.
- Il paragrafo 3 dell’articolo 12 del secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980 è sostituito dal seguente disposto: ‹I cittadini di uno degli Stati contraenti che trasferiscono la propria residenza dalla Svizzera a San Marino e che non siano sottoposti all’assicurazione obbligatoria sanmarinese possono, quale che sia la loro età, chiedere di beneficiare, loro stessi e i loro familiari residenti a San Marino, delle prestazioni sanitarie disposte dalla legge 22 dicembre 1955 N. 42, nonché delle sue successive modificazioni, purché versino i contributi legalmente previsti.›
- 3.
- Nuove normative di sicurezza sociale tra Svizzera e Italia, diverse da quelle elencate al punto I, verranno incluse nel campo d’applicazione del disciplinamento solo previo pertinente accordo tra le autorità competenti dei nostri due Paesi.
- 4.
- Le autorità competenti dei nostri due Paesi converranno gli accordi amministrativi necessari all’applicazione del presente disciplinamento e atti, segnatamente, a tener conto delle situazioni nelle quali i testi elencati nel numero I risultassero inapplicabili.
- 5.
- Il presente disciplinamento andrà ratificato e la sua entrata in vigore partirà dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
- Il presente disciplinamento si applica anche agli eventi attuatisi prima della sua entrata in vigore, senza, con ciò, fondare diritto alcuno a prestazioni relative ad un periodo precedente detta entrata in vigore. I periodi assicurativi compiuti prima dell’entrata in vigore del presente disciplinamento vanno parimente presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni, nato in virtù delle normative elencate al punto I.
- Le propongo di considerare la presente lettera e la Sua risposta come un accordo tra i nostri due Paesi sulla sicurezza sociale, che entrerà in vigore dopo la reciproca notifica del compimento delle pertinenti formalità costituzionali. L’accordo avrà validità annuale e si rinnoverà tacitamente anno per anno, tranne disdetta, dell’una o dell’altra Parte, da notificare tre mesi innanzi la scadenza del termine. In caso di disdetta, i diritti acquisiti nel quadro dell’accordo saranno mantenuti. Intese singole regoleranno i diritti in via d’acquisizione»
Sono in grado di comunicarle che il Governo della Repubblica di San Marino accetta la lettera qui innanzi riprodotta, la quale costituisce dunque, in una con la presente risposta, un Accordo tra i nostri due Governi nel settore della sicurezza sociale.
Gradisca, signor Direttore, l’assicurazione della mia alta considerazione.
| Il Ministro plenipotenziario: |
| Mario Simoncini |