(1) La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Vaduz aussitôt que possible.
(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification.
A partire dall’entrata in vigore della presente convenzione sono abrogate la convenzione del 3 settembre 196538 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, la convenzione del 31 dicembre 193239 fra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein per la parità di trattamento dei cittadini dei due Stati nell’ambito dell’assicurazione sociale contro gli infortuni come pure la convenzione del 26 febbraio 196940 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sugli assegni familiari.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.