1 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Madrid aussitôt que possible.
2 Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
1 La presente Convenzione è conchiusa per un periodo d’un anno. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia scritta dell’una o dell’altra Parte contraente, denuncia che dovrà essere notificata almeno 3 mesi prima della scadenza del termine.
2 In caso di denuncia della Convenzione, tutti i diritti acquisiti da una persona in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari disciplineranno i diritti in corso d’acquisizione in base alle sue disposizioni.
3 A contare dalla data d’entrata in vigore della presente Convenzione e con riserva dei disposti dell’articolo 30 paragrafo 4 della presente Convenzione, è abrogata l’analoga Convenzione fra la Spagna e la Svizzera del 21 settembre 1959.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.