1 Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente Convention sont réglées d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
2 Au cas où il ne serait pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral qui devra le résoudre selon les principes fondamentaux et l’esprit de la Convention. Les Parties contractantes arrêteront, d’un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme.
1 Le Parti contraenti costituiscono una commissione mista incaricata, sotto riserva delle competenze stabilite dalla presente Convenzione, di sovraintendere alla corretta applicazione di questa Convenzione e di discutere ogni questione relativa ai settori della sicurezza sociale oggetto di detta Convenzione. Essa può, all’occorrenza, avanzare proposte per la revisione della Convenzione e del Protocollo finale annessovi, dell’Accordo o degli Accordi aggiuntivi e degli Accordi amministrativi relativi.
2 La commissione è composta da un numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti contraenti. In ogni delegazione possono partecipare i periti ritenuti necessari.
3 La commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Svizzera e in Spagna.
22 Introdotto giusta l’art. 1 dell’acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).
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