Les organismes de liaison au sens de l’art. 18, let. b, de la Convention sont:
A. au Chili
B. en Suisse
Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 18 lettera b della Convenzione:
A. in Cile
B. in Svizzera
la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione», per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.