Traduzione1
Missione europea presso le Comunità europee | Bruxelles, 15 ottobre 1984 Signor Mogens Marcussen Direttore alla Direzione generale dell’agricoltura della Commissione delle Comunità europee Bruxelles |
Signor Direttore,
Ho l’onore di comunicarle di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
- «Ho l’onore di fare riferimento agli scambi di opinioni tra la Svizzera e la Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda la collaborazione dei servizi incaricati del controllo ufficiale dei vini.
- La Comunità economica europea apprezzerebbe se la Svizzera potesse confermare l’esistenza di un comune accordo sui seguenti punti:
- 1)
- la Svizzera e la Comunità economica europea (in appresso denominata Comunità) si comunicano reciprocamente, al più tardi 60 giorni dopo la data della risposta alla presente lettera, il nome, l’indirizzo, il numero telefonico e il numero di telex:
- a)
- del o dei servizi incaricati del controllo ufficiale dei vini ed abilitati a procedere ad uno scambio di informazioni in materia con servizi omologhi stranieri;
- b)
- del o dei laboratori ufficiali abilitati a procedere ad analisi su richiesta di un servizio di cui alla lettera a).
- In Svizzera, detti servizi e laboratori sono quelli designati dal Governo svizzero, mentre nella Comunità sono quelli designati dal Governo di ciascuno Stato membro.
- Le richieste di analisi ed altre comunicazioni dei laboratori di cui alla lettera b) saranno effettuate dai servizi dello Stato in cui si trovano detti laboratori.
- La Svizzera e la Comunità si comunicano reciprocamente nei più brevi termini qualsiasi modifica degli elenchi dei servizi e laboratori così stabiliti.
- 2)
- Quando un servizio svizzero di cui al punto 1 lettera a) constati:
- –
- che un prodotto del settore vitivinicolo originario o proveniente da uno Stato membro della Comunità non è conforme alle disposizioni comunitarie o a quelle dello Stato membro di origine e
- –
- che questa non conformità presenta un interesse specifico per uno o più Stati membri della Comunità,
- ne informa senza indugio il servizio omologo dello Stato membro da cui proviene il prodotto e, se questo è originario di uno Stato membro diverso da quello di provenienza, il servizio omologo dello Stato membro di origine. Se il prodotto è destinato ad essere esportato dalla Svizzera verso la Comunità, il servizio svizzero informa anche il servizio omologo dello Stato membro destinatario.
- 3)
- Quando un servizio dello Stato membro della Comunità di cui al punto 1 lettera a) constati:
- –
- che un prodotto del settore vitivinicolo originario o proveniente dalla Svizzera non è conforme alle disposizioni svizzere o, se del caso, a quelle dello Stato d’origine e
- –
- che questa non conformità presenta un interesse specifico per la Svizzera,
- ne informa senza indugio il servizio omologo svizzero e, se il prodotto è originario di uno Stato membro della Comunità, quello dello Stato membro d’origine.
- 4)
- Le informazioni di cui ai punti 2 e 3 sono accompagnate da documenti quali certificati d’origine o di provenienza, bollettini d’analisi, etichette, documenti di accompagnamento. Questi documenti vertono in particolare:
- –
- sulla composizione e le caratteristiche organolettiche,
- –
- sulla designazione e presentazione,
- –
- sul rispetto delle disposizioni che disciplinano l’elaborazione e la commercializzazione del prodotto.
- 5)
- I servizi di cui al punto 1 lettera a) possono chiedere reciprocamente:
- –
- di verificare in caso di dubbio i documenti di accompagnamento, i documenti commerciali e i registri di entrata e uscita;
- –
- di incaricare, per il tramite del servizio competente, un laboratorio di cui al punto 1 lettera b) a procedere, in caso di sospetto motivato di frode, ad un esame analitico e organolettico di un campione del prodotto in causa.
- 6)
- Il servizio o il laboratorio al quale è destinata un’informazione o una richiesta in conformità dei punti da 2 a 5 dà seguito alla medesima il più rapidamente possibile. Tuttavia, quando una richiesta non possa essere soddisfatta totalmente o parzialmente, il servizio interessato ne informa senza indugio il servizio richiedente, indicando i motivi.
- Gli elementi dello scambio di informazioni previsti dai punti da 2 a 5 sono protetti dal segreto d’ufficio. Essi non possono essere comunicati a persone diverse da quelle che, per effetto delle loro funzioni in Svizzera, negli Stati membri o nella Commissione delle Comunità europee devono necessariamente conoscerli per l’esecuzione del presente accordo, salvo in caso di truffa o di falsità nei documenti, ai sensi della legislazione nazionale della Svizzera, da un lato, o dello Stato membro interessato della Comunità, dall’altro; in questo caso tali informazioni possono essere comunicate ad altre autorità debitamente abilitate a conoscerle.
- 7)
- La Svizzera e la Comunità si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni legislative e regolamentari che sono in vigore e che potranno essere adottate nel settore del vino, sempreché rivestano interesse per i servizi del controllo ufficiale dei vini. Possono essere inoltre comunicate le decisioni amministrative o giudiziarie definitive che rivestano interesse particolare per l’interpretazione delle citate disposizioni.
- 8)
- Il presente accordo si applica ai territori nei quali è d’applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nelle condizioni previste dal medesimo, da un lato, ed al territorio della Confederazione Svizzera, dall’altro.
- Gli effetti del presente accordo si estendono al Principato del Liechtenstein fintantoché questo è legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale.2
- 9)
- Il presente accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della risposta alla presente lettera.
- Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento mediantepreavviso scritto di un anno.
- La prego di confermarmi che il Suo Governo è d’accordo su quanto precede.»
Ho l’onore di confermare che il mio Governo è d’accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Direttore, l’assicurazione della mia più alta considerazione.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Carlo Jagmetti |