Aux fins de la présente convention, les parties contractantes conviennent d’accepter les définitions suivantes:
Agli scopi della presente Convenzione, le Parti contraenti convengono di accettare le definizioni seguenti:
Oppio greggio. – Per «oppio greggio» si intende il succo, coagulato spontaneamente, ottentuto dalle capsule del papavero (Papaver somniferum L.) che non abbia subìto che le manipolazioni necessarie per l’imballaggio ed il trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina.
Oppio medicinale. – Per «oppio medicinale» si intende l’oppio che abbia subìto le preparazioni necessarie per adattarlo all’uso medicinale, sia in polvere o granulato, sia in forma di miscela con materia neutre, secondo le esigenze della farmacopea.
Morfina. – Per «morfina» si intende l’alcaloide principale dell’oppio, avente la formola chimica C17 H19 NO3.
Diacetilmorfina. – Per «diacetilmorfina» si intende la diacetilmorfina (diamorfina, eroina) avente la formola C21 H23 NO5.
Foglie di coca. – Per «foglie di coca» si intendono le foglie dell’Erythroxylon coca Lamarch, dell’Erythroxylon novo-granatense (Morris) Hieronymus e delle loro varietà, della famiglia delle eritrossilacee, e le foglie di altre specie di questo genere da cui la cocaina potrebbe essere estratta direttamente o ottenuta per trasformazione chimica.
Cocaina greggia. – Per «cocaina greggia» si intendono tutti i prodotti estratti dalla foglia di coca che possono, direttamente o indirettamente, servire alla preparazione della cocaina.
Cocaina. – Per «cocaina» si intende l’etere metilico della benzoilecgonina, deviante a sinistra la luce polarizzata, (α D20° = –16° 4) in una soluzione cloroformica al 20 % avente la formola C17 H21 NO4.
Ecgonina. – Per «ecgonina» si intende l’ecgonina, deviante a sinistra la luce polarizzata, (α D20° = – 45° 6 in una soluzione acquosa al 5 %) avente la formola C9 H15 NO3 H2 O, e tutti i derivati di questa ecgonina che potessero servire a ritrasformarla.
Canape indiana. – Per «canape indiana» si intende la sommità fiorita o fruttifera, femmina, essiccata, della Cannabis sativa L. dalla quale non sia stata estratta la resina, sotto qualsiasi denominazione venga presentata in commercio.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.