L’art. 11, par. 3, de la Convention unique sera modifié comme suit:
L’articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell’Organo è di otto membri.»
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.