L’art. 22 de la Convention unique sera modifié comme suit:
L’articolo 22 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«1. Quando la situazione nel Paese o un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell’albero della coca e della pianta di cannabis è, a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione.
2. La Parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di cannabis adotterà le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantità necessarie alla Parte a scopi di ricerca scientifica.»
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.