1. Una Parte può, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, riservarsi il diritto di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori:
- a)
- l’uso dell’oppio a fini paramedicinali;
- b)
- l’uso dell’oppio da fumo;
- c)
- la masticazione della foglia di coca;
- d)
- l’uso della canape, della resina di canape, di estratti e di tinture di canape a fini paramedicinali; e
- e)
- la produzione, la fabbricazione ed il commercio degli stupefacenti considerati ai capoversi da a a d per dei fini menzionati nei suddetti capoversi.
2. Le riserve fatte in virtù del paragrafo 1 saranno sottomesse alle seguenti restrizioni:
- a)
- le attività menzionate al paragrafo 1 non potranno essere autorizzate che nella misura in cui queste erano tradizionali nei territori per i quali la riserva è fatta e vi erano autorizzati al primo gennaio 1961;
- b)
- alcuna esportazione degli stupefacenti considerati al paragrafo 1 ai fini menzionati nel suddetto paragrafo non potrà essere autorizzata a destinazione di uno Stato non Parte o di un territorio al quale la presente Convenzione non si applica, ai termini dell’articolo 42;
- c)
- potranno essere autorizzate a fumare l’oppio solamente le persone immatricolate a questo effetto prima del primo gennaio 1964 dalle autorità competenti;
- d)
- l’uso dell’oppio per dei fini paramedicinali dovrà essere abolito in un termine di quindici anni a contare dall’entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell’articolo 41;
- e)
- la masticazione della foglia di coca dovrà essere abolita in un termine di 25 anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell’articolo 41;
- f)
- l’uso della canape per dei fini differenti da quelli medicinali e scientifici dovrà cessare il più presto possibile, ma in ogni caso in un termine di 25 anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell’articolo 41;
- g)
- la produzione, la fabbricazione ed il commercio degli stupefacenti considerati al paragrafo 1 per degli usi menzionati al suddetto paragrafo dovranno essere ridotti e finalmente soppressi nel medesimo tempo che gli usi.
3. Ogni Parte che avanzi una riserva in virtù del paragrafo 1 dovrà;
- a)
- includere nel rapporto annuale che invierà al Segretario generale, in conformità al capoverso a del paragrafo 1 dell’articolo 18, una esposizione dei progressi raggiunti nel corso dell’annata precedente, in vista di rendere effettiva l’abolizione dell’uso, della produzione, della fabbricazione e del commercio considerato al paragrafo 1; e
- b)
- fornire all’Organo delle valutazioni (art. 19) e delle statistiche (art. 20) separate per le attività al soggetto delle quali una riserva sarà stata fatta, nel modo e nella forma prescritta dall’Organo.
- 4.
- a) Se una Parte che avanza una riserva in virtù del paragrafo 1 non fornisce:
- i)
- il rapporto menzionato al capoverso a del paragrafo 3 entro i 6 mesi seguenti la fine dell’anno al quale hanno riguardo le informazioni che contiene;
- ii)
- le valutazioni menzionate al capoverso b del paragrafo 3 entro i tre mesi seguenti la data fissata a questo riguardo dall’Organo, in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 12;
- iii)
- le statistiche menzionate al capoverso b del paragrafo 3 nei tre mesi seguenti la data in cui devono essere fornite, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 20;
-
- l’Organo o il Segretario generale, secondo il caso, invierà alla Parte in causa una notifica indicante il proprio ritardo e le richiederà di fornire queste informazioni in un termine di tre mesi a contare dal ricevimento di questa notifica.
- b)
- Se una Parte non si conforma, entro il termine indicato sopra, alla richiesta dell’Organo o del Segretario generale, la riserva in questione fatta in virtù del paragrafo 1 cesserà di produrre i suoi effetti.
5. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà ad ogni momento e mediante una notifica scritta ritirare tutte le proprie riserve o una parte di esse.