- 1.
- a) Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotta le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, la detenzione, l’offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l’acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l’invio, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente Convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte contrario alle disposizioni della presente Convenzione, siano considerati infrazioni punibili
qualora siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive. - b)
- Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, quando persone
utilizzanti in modo abusivo stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le Parti possono, invece di condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, oppure quale complemento della condanna o della sanzione penale, sottoporre queste persone a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e reinserimento sociale conformemente alle disposizioni dell’articolo 38
paragrafo 1.
2. Fatti salvi le norme costituzionali di ciascuna Parte, il suo ordinamento giuridico e la sua legislazione interna:
- a)
- i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo i viene considerata come una distinta infrazione se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi;
- ii)
- la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l’associazione o l’intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, sono considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo l;
- iii)
- le condanne pronunciate all’estero per tali infrazioni sono prese in considerazione per determinare la recidiva; e
- iv)
- le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da suoi cittadini o da stranieri, sono perseguite dalla Parte sul cui territorio l’infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato.
- b)
- i) Ciascuna delle infrazioni elencate ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo rientra a pieno diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti. Le Parti s’impegnano a includere tali infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che dev’essere stipulato fra le Parti;
- ii)
- qualora una Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un’altra Parte con la quale essa non sia legata da trattato d’estradizione, essa ha facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l’estradizione relativamente alle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta;.
- iii)
- le Parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a), ii) del presente articolo come casi di estradizione fra le stesse Parti nelle condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta;
- iv)
- l’estradizione è accordata in base alla legislazione della Parte alla quale è stata indirizzata la domanda di estradizione e, senza pregiudizio delle disposizioni dei comma b), i), ii) e iii) del presente paragrafo, la predetta Parte ha il diritto di rifiutare di concedere l’estradizione qualora le autorità competenti ritengano che l’infrazione non sia sufficientemente grave.
3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni del diritto penale di una Parte in materia giurisdizionale.
4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate, quanto alla competenza, dalla legislazione penale di ciascuna Parte.