1. Salvo contraria indicazione, espressa o desumibile dal contesto, si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione le definizioni seguenti:
- a)
- il termine «Organo» designa l’Organo internazionale di controllo degli
stupefacenti; - b)
- il termine «canapa» designa le sommità fiorite o fruttifere della pianta di canapa (a esclusione dei semi e delle foglie non accompagnate dalla sommità), dalle quali non sia stata estratta la resina, qualunque sia la loro utilizzazione;
- c)
- l’espressione «pianta di canapa» designa ogni pianta del genere «cannabis»;
- d)
- l’espressione «resina di canapa» designa la resina estratta, grezza o purificata, ottenuta dalla pianta di canapa;
- e)
- il termine «coca» designa ogni specie di arbusti del genere «erythroxylon»;
- f)
- l’espressione «foglia di coca» designa la foglia della coca, a eccezione della foglia privata completamente di ecgonina, di cocaina e di ogni altro alcaloide di struttura simile alla ecgonina;
- g)
- il termine «Commissione» designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio;
- h)
- il termine «Consiglio» designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
- i)
- il termine «coltivazione» designa la coltivazione del papavero da oppio, della coca e della pianta di canapa;
- j)
- il termine «stupefacente» designa ogni sostanza naturale o sintetica delle Tabelle I e II;
- k)
- l’espressione «Assemblea generale» designa l’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- l)
- l’espressione «traffico illecito» designa la coltivazione oppure ogni traffico di stupefacenti contrari agli scopi della presente Convenzione;
- m)
- i termini «importazione» ed «esportazione» designano, nella loro rispettiva accezione, il trasferimento materiale da uno Stato all’altro oppure da un territorio all’altro del medesimo Stato;
- n)
- il termine «fabbricazione»designa tutti i procedimenti, distinti dalla produzione, che permettono di ottenere stupefacenti e che comprendono la raffinazione e la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti;
- o)
- l’espressione «oppio medicinale» designa l’oppio che ha subito le manipolazioni necessarie per adattarlo a scopi terapeutici;
- p)
- il termine «oppio» designa il succo coagulato ottenuto dalle capsule del papavero da oppio;
- q)
- l’espressione «papavero da oppio» designa la pianta della specie Papaver somniferum, L;
- r)
- l’espressione «paglia di papavero» designa tutte le parti del papavero da oppio (a eccezione dei semi), dopo la falciatura;
- s)
- il termine «preparato» designa una mescolanza, solida o liquida, contenente uno stupefacente;
- t)
- il termine «produzione» designa l’operazione che consiste nel raccogliere l’oppio, la foglia di coca, la canapa e la resina di canapa delle piante che le producono;
- u)
- le espressioni «Tabella I», «Tabella II», «Tabella III» e «Tabella IV» designano gli elenchi di stupefacenti o di preparati allegati alla presente Convenzione e che possono essere modificati, di tanto in tanto, in conformità dell’articolo 3;
- v)
- l’espressione «Segretario Generale» designa il Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; - w)
- l’espressione «riserve speciali» designa le quantità di stupefacenti conservate in un Paese o in un territorio dal rispettivo Governo per le sue necessità
speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l’espressione «bisogni speciali» deve intendersi in modo corrispondente; - x)
- il termine «riserve» designa le quantità di stupefacenti conservate in un Paese o in territorio e destinate:
- i)
- a un consumo medicinale e scientifico in quel Paese o territorio;
- ii)
- alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze, in quel Paese o territorio;
- iii)
- all’esportazione; ma non comprende le quantità di stupefacenti conservate in un Paese o in un territorio da:
- iv)
- farmacisti o altri distributori dettaglianti autorizzati, da istituti o persone competenti nell’esercizio, debitamente autorizzato, delle loro funzioni terapeutiche o scientifiche; o
- v)
- in quanto riserve speciali.
- y)
- il termine «territorio» designa qualsiasi parte di uno Stato considerata come una entità agli effetti dell’applicazione del sistema dei certificati d’importazione e delle autorizzazioni all’esportazione previsto all’articolo 31. Questa definizione non si applica al termine «territorio» impiegato agli articoli 42
e 46.
2. Ai fini di questa Convenzione, uno stupefacente è considerato come consumato quando è stato fornito a ogni persona o impresa per la distribuzione al minuto, per l’impiego medico o per la ricerca scientifica; la denominazione «consumo» è conforme a questa definizione.