347 | - 1.
- (1) Le disposizioni dei numeri da 334 a 340 sono applicabili alle conferenze amministrative.
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348 | - (2)
- I Membri dell’Unione possono informare le aziende private, da esse riconosciute, dell’invito che è stato loro trasmesso.
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349 | - 2.
- (1) Il Governo invitante, d’intesa con il Consiglio d’amministrazione o su proposta di quest’ultimo, può inviare una notificazione alle organizzazioni internazionali che hanno interesse a mandare osservatori per partecipare alla conferenza a titolo consultivo.
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350 | - (2)
- Le organizzazioni internazionali interessate presentano ai Governo invitante una domanda d’ammissione nel termine di due mesi a contare dalla data
della notificazione.
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351 | - (3)
- Il Governo invitante raccoglie le domande; la decisione di ammissione è
presa dalla conferenza stessa.
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352 | 3. Sono ammessi alle conferenze amministrative: |
353 | - a)
- le delegazioni specificate nell’allegato 2;
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354 | - b)
- gli osservatori delle Nazioni Unite;
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355 | - e)
- gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all’articolo 32;
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356 | - d)
- gli osservatori delle istituzioni specializzate e dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, conformemente al numero 338;
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357 | - e)
- gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri da 349 a 351;
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358 | - f)
- i rappresentanti delle aziende private riconosciute, debitamente autorizzate dal Membro da cui dipendono;
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359 | - g)
- gli organismi permanenti dell’Unione a titolo consultivo, allorquando la
conferenza tratta affari che sono di loro competenza. In caso di bisogno, la conferenza può invitare un organismo che non avrebbe giudicato utile farsi rappresentare;
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360 | - h)
- gli osservatori dei Membri dell’Unione che partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza amministrativa regionale d’una regione diversa da quella alla quale appartengono tali Membri.
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