L’art. 8 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
«Art. 8
La lettre de transport aérien doit contenir:
All’articolo 8 della convenzione è sostituita la disposizione seguente:
"Art. 8
La lettera di trasporto deve contenere:
c. un avviso indicante al mittente, che il trasporto con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello dì partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria della merce."
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.