Le présent Accord et toute modification qui y sera apportée seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
1. Ogni modificazione del presente Accordo entrerà in vigore quando le Parti si saranno notificate l’adempimento delle reciproche formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.
2. Modificazioni dell’Allegato al presente Accordo potranno essere convenute direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate con scambio di note diplomatiche.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.