(1) In ogni momento, gli Stati contraenti possono decidere all’unanimità di porre fine al presente Trattato.
(2) L’estinzione ha luogo con il deposito presso il Depositario di una dichiarazione scritta degli Stati contraenti in cui si attesta che il presente Trattato cessa di valere a decorrere da una data stabilita dagli Stati contraenti stessi.
(3) Gli Stati contraenti determinano e si suddividono di comune accordo i costi derivanti dall’estinzione.
(4) Ciascuno Stato contraente ha il diritto di sospendere immediatamente, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Trattato per ragioni di sicurezza nazionale. Lo Stato contraente che sospende, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Trattato informa immediatamente gli altri Stati contraenti della sua decisione e la notifica al Depositario.
(5) Lo Stato contraente che sospende, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Trattato si adopera per porre termine al più presto alla sospensione. Informa immediatamente gli altri Stati contraenti della sua decisione e la notifica al Depositario.
(6) Lo Stato contraente che sospende, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Trattato sostiene, di regola, i costi che derivano dalla sospensione. Le conseguenze finanziarie derivanti dalla sospensione vengono regolate in un accordo speciale da stipularsi fra tale Stato contraente e gli altri Stati contraenti.
(7) Estinzione e sospensione non esonerano gli Stati contraenti dal rispetto dell’articolo 32.