Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 44 Comportement à l’égard des bateaux des autorités de contrôle

Tout bateau doit s’écarter de la route des bateaux qui montrent le feu bleu scintillant, visé à l’art. 32, al. 1, ou émettent les signaux sonores mentionnés à l’art. 36, al. 3. Au besoin, ils réduisent leur vitesse ou s’arrêtent.

Art. 45 Natanti obbligati a scostarsi da altri battelli

In caso d’incrocio o di sorpasso, ad eccezione di quanto disposto all’articolo 44, devono scostarsi:

a.
tutti i natanti dai battelli in servizio regolare di linea;
b.
ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dai battelli per il trasporto di merci;
c.
ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all’articolo 33;
d.
ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all’articolo 33, dai battelli a vela;
e.
ogni battello a motore, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all’articolo 33, dai battelli a remi.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.