Dans le présent Règlement
7 Introduite par l’échange de notes des 23 juillet/ 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 837).
1 Ogni natante in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell’idoneità necessaria o dell’abilitazione, ove prescritta. Ogni impianto galleggiante in servizio deve avere a bordo un responsabile.
2 È considerato conduttore la persona che detiene l’effettiva autorità di comando sul natante.
3 Non possono condurre natanti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni simili.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.