Cette indemnité sera payée en même temps que la somme de rachat.
10 Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO.
l. Il Governo federale svizzero come pure il Governo del Cantone di Sciaffusa non faranno uso dei diritti di riscatto della ferrovia che a ciascuno dei medesimi prelodati Governi si competono, in virtù dell’art. 38 del Trattato principale del 27 luglio 18529, prima che siano decorsi cinquant’anni di esercizio, e avvenendo il caso, estenderanno il riscatto a tutta la linea giacente sul territorio sciaffusano e alle sue dipendenze.
2. La somma del riscatto per la linea giacente su territorio svizzero si calcolerà e si pagherà giusta il prescritto dei prementovato art. 38, cpv. 2.
3. Se pel tempo susseguente al riscatto le Parti non potessero intendersi sul mantenimento delle linee correnti sui due rispettivi territori e sul loro ulteriore congiunto esercizio, l’acquisitore dovrà inoltre fornire al Granducato di Baden pei tronchi della linea ferrata e dipendenze giacenti sul territorio badese tra Oberlauchringen e Singen una indennità, che sarà calcolata secondo il prescritto dei suddetto art. 38, cpv. 3, ma che in nessun caso potrà oltrepassare la somma di un milione e cinquecentomila franchi, ossia settecentomila fiorini valuta della Germania meridionale.
Questa indennità dovrà essere pagata contemporaneamente colla somma di riscatto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.