Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.741.619.714 Accord du 12 décembre 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif aux transports internationaux par route

0.741.619.714 Accordo del 12 dicembre 1973 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia concernente i trasporti internazionali su strada

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 9 Modalités d’application

Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent accord par un protocole2 établi en même temps que cet accord.

2 Non publié au RO. Ce protocole peut être consulté auprès de l’Office fédéral des transports.

Art. 8 Infrazioni

1.  Le autorità competenti delle Parti vigilano affinché i vettori rispettino le disposizioni del presente accordo.

2.  1 vettori che, sul territorio dell’altra Parte hanno commesso un’infrazione alle disposizioni del presente accordo o a leggi e regolamenti vigenti sul detto territorio e in rapporto ai trasporti stradali e alla circolazione stradale, possono, senza pregiudizio delle disposizioni legali applicabili nel Paese ove è stata commessa l’infrazione, essere oggetto, a richiesta delle autorità competenti di detto Paese, delle misure seguenti che verranno applicate dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:

a)
avvertimento;
b)
revoca temporanea, parziale o definitiva, del diritto d’eseguire trasporti sul territorio della Parte in cui avvenne l’infrazione.

3.  Le autorità competenti di una Parte informano le autorità competenti dell’altra Parte circa la sanzione applicata.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.