(1) Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonché della Comunità economica europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell’area alpina viene intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico.
(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:
- a)
- Popolazione e cultura: al fine di rispettare, conservare e promuovere l’identità culturale e sociale delle popolazioni locali e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l’ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine.
- b)
- Pianificazione territoriale: al fine di garantire l’utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell’intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l’identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l’armonizzazione delle misure conseguenti.
- c)
- Salvaguardia della qualità dell’aria: al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall’esterno, ad un livello che non sia nocivo per l’uomo, la fauna e la flora.
- d)
- Difesa del suolo: al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l’erosione e l’impermeabilizzazione dei suoli.
- e)
- Idroeconomia: al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l’energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell’interesse alla conservazione dell’ambiente.
- f)
- Protezione della natura e tutela del paesaggio: al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l’ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l’efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l’unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme.
- g)
- Agricoltura di montagna: al fine di assicurare, nell’interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l’ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose.
- h)
- Foreste montane: al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina.
- i)
- Turismo e attività del tempo libero: al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l’ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto.
- j)
- Trasporti: al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l’uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l’altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità.
- k)
- Energia: al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell’energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico.
- l)
- Economia dei rifiuti: al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell’area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti.
(3) Le Parti contraenti concluderanno Protocolli in cui verranno definiti gli aspetti particolari per l’attuazione della presente Convenzione.